Regio decreto 9 agosto 1876, n. 3296 Art. 2
Le presenti disposizioni hanno effetto contemporaneamente alla Convenzione internazionale e relativo regolamento di cui nel precedente articolo, restando cosi' abrogato il Nostro decreto del 6 maggio 1872, n. 817. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato al R. Castello di Sarre, addi' 9 agosto 1876. VITTORIO EMANUELE. G. Zanardelli.