Regio decreto 23 agosto 1881, n. 288 Art. 13
Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio si riserva:
1. Di far visitare la scuola ogni qualvolta, ne ravvisi la convenienza, dagli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale, o da altre persone di sua fiducia.
2. Di sospendere temporaneamente o difinitivamente il sussidio, cui all'articolo 3, qualora non fossero osservate le disposizioni del presente statuto e le ispezioni dimostrassero che la scuola non da' risultati soddisfacenti.