Regio decreto 16 febbraio 1882, n. 455 Art. 2
E' approvato e sara' visto e sottoscritto dal nostro ministro proponente lo statuto organico di detto asilo in data 26 gennaio 1879 composto di N. 32 articoli, colla seguente aggiunta all'art.
26. «Il tesoriere dovra' prestare idonea cauzione». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1882. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi' 11 marzo 1882 Reg. 119 Atti del Governo a f. 2. Pellizzoli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. Depretis.
Verweist auf
- Regio decreto 16 febbraio 1882, n. 455 Art. 26