Regio decreto 19 agosto 1882, n. 971 Art. 3
Il governo amministrativo, tecnico, didattico e disciplinare della Scuola e della sua dotazione, alla dipendenza e sotto la sorveglianza del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e' affidato ad un direttore nominato dal Ministro medesimo.