Regio decreto 4 settembre 1882, n. 992 Art. 8
Il conto consuntivo annuale sara' dal Consiglio dirigente presentato alla Giunta municipale entro un mese dalla chiusura dell'anno scolastico, con una completa relazione sull'andamento della Scuola e sul collocamento dei giovani licenziati dalla medesima. Questa relazione, il conto consuntivo riveduto ed approvato dalla Giunta, i programmi d'insegnamento e gli orari saranno dalla Giunta comunicati al Ministero.