Regio decreto 4 settembre 1882, n. 995 Art. 2
La durata del corso, le materie d'insegnamento, le condizioni per l'ammissione degli alunni, il ruolo e gli assegni del personale direttivo, insegnante, tecnico e di servizio, sono determinati in apposito regolamento. Questo regolamento verra' approvato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, udito il Comitato di agricoltura, ed il Consiglio d'amministrazione delle Scuole.