Regio decreto 4 gennaio 1883, n. 869 Art. 2
La congregazione locale di carita' e' autorizzata ad accettare nell'interesse del pio istituto la cessione dei diritti ereditarii del monaco Ruggeri e con essa i beni lasciati dal detto Giosue' Pinto.
La congregazione locale di carita' e' autorizzata ad accettare nell'interesse del pio istituto la cessione dei diritti ereditarii del monaco Ruggeri e con essa i beni lasciati dal detto Giosue' Pinto.