Regio decreto 20 maggio 1883, n. 1348 Art. 2
La durata del corso, le materie d'insegnamento, le condizioni per l'ammissione degli alunni, il ruolo e gli assegni del personale direttivo, insegnante, tecnico inferiore e di servizio sono determinati in apposito regolamento. Questo regolamento e' approvato dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, udito il Comitato d'agricoltura ed il Consiglio d'amministrazione della Scuola.