Regio decreto 24 giugno 1883, n. 1436 Art. 2
La convenzione suddetta avra' effetto col 1° di luglio
1883. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 giugno 1883. UMBERTO. Genala. Mancini. Visto, Il Guardasigilli: Savelli.