Regio decreto 2 agosto 1884, n. 2571 Art. 2
Lo Stato, la provincia ed il comune di Macerata concorrono nelle spese per il mantenimento dell'Istituto, nelle misure e nei modi stabiliti dalla legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.
Lo Stato, la provincia ed il comune di Macerata concorrono nelle spese per il mantenimento dell'Istituto, nelle misure e nei modi stabiliti dalla legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.