Regio decreto 23 ottobre 1884, n. 2736 Art. 13
Il Ministero ha facolta' di far visitare la Scuola da persona di sua fiducia e di far assistere agli esami un commissario speciale.
Il Ministero ha facolta' di far visitare la Scuola da persona di sua fiducia e di far assistere agli esami un commissario speciale.