Regio decreto 7 dicembre 1884, n. 2825 Art. 2
I territorii dei soppressi comuni costituiranno due frazioni distinte, con diritto di tenere separati i rispettivi patrimonii ai termini degli articoli 13 e 14 della legge comunale e provinciale.
I territorii dei soppressi comuni costituiranno due frazioni distinte, con diritto di tenere separati i rispettivi patrimonii ai termini degli articoli 13 e 14 della legge comunale e provinciale.