Regio decreto 31 dicembre 1884, n. 2876 Art. 3
Sino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Taviano e di Casarano, a cui si procedera' appena la nuova lista elettorale sara' stata debitamente riformata giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi pero' dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1884. UMBERTO. DEPRETIS. Visto, Il Guardasigilli: PESSINA.