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Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 · Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 — Che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, risguardante i porti, fari e spiaggie. (085U3095)

Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 Art. 39

CAPO VI. Disposizioni generali e transitorie.

In KraftAmtlicher Text

Nulla e' innovato rispetto alla competenza delle spese per tutte le opere marittime antecedentemente approvate da leggi speciali, fino alla concorrenza della somma assegnata dalle leggi stesse, e cosi' pure per le opere che siano in costruzione nei porti, che trovansi presentemente inscritti nella quarta classe, per le quali lo Stato continuera' a corrispondere i sussidi promessi a termini di legge.