Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 Art. 39
CAPO VI. Disposizioni generali e transitorie.
Nulla e' innovato rispetto alla competenza delle spese per tutte le opere marittime antecedentemente approvate da leggi speciali, fino alla concorrenza della somma assegnata dalle leggi stesse, e cosi' pure per le opere che siano in costruzione nei porti, che trovansi presentemente inscritti nella quarta classe, per le quali lo Stato continuera' a corrispondere i sussidi promessi a termini di legge.