Regio decreto 14 giugno 1885, n. 1738 Art. 13
Il consiglio direttivo in fine di ogni anno scolastico fa una relazione sull'andamento della scuola, e la trasmette ai corpi che concorrono nelle spese. La copia trasmessa al ministero sara' accompagnata dal conto consuntivo, dagli orari dei singoli insegnamenti, e dai programmi effettivamente svolti nell'anno.