Regio decreto 1 ottobre 1885, n. 1872 Art. 13
Al concorso dello Stato nelle spese della scuola sara' provvedute coi fondi all'uopo stanziati al capitolo 34 del bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio pel corrente esercizio 1885-86 e con quelli che saranno inscritti nel capitolo corrispondente degli anni successivi.