Regio decreto 1 ottobre 1885, n. 1872 Art. 3
Essa fornisce altresi' insegnamenti complementari e provvede a esercitazioni pratiche da istituirsi gradualmente, a seconda dei mezzi disponibili e del numero degli allievi che potranno approfittarne.
Essa fornisce altresi' insegnamenti complementari e provvede a esercitazioni pratiche da istituirsi gradualmente, a seconda dei mezzi disponibili e del numero degli allievi che potranno approfittarne.