Regio decreto 10 dicembre 1885, n. 1966 Art. 2
E' approvato il relativo statuto organico, composto di trentaquattro articoli, visto e sottoscritto dal Nostro ministro proponente, con che all'articolo 13 siano aggiunti i seguenti paragrafi: Essi poi non possono prender parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri o dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, ovvero ad interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministrazione e vigilanza. Non potranno pure prender parte, direttamente o indirettamente, a contratti di locazione, di esazione o di appalti che si riferiscono alle opere pie da essi amministrate o sorvegliate. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1885. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi' 9 gennaio 1886. Reg. 146. Atti del Governo a f. 110. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. DEPRETIS.