Regio decreto 24 giugno 1886, n. 2159 Art. 1
L'istituto dei ciechi di Bologna e' eretto in ente morale ed autorizzato ad accettare i legati e le liberalita' in suo favore disposte cogli atti sovraccitati.
L'istituto dei ciechi di Bologna e' eretto in ente morale ed autorizzato ad accettare i legati e le liberalita' in suo favore disposte cogli atti sovraccitati.