Regio decreto 7 novembre 1886, n. 4138 Art. 2
Ministero delle Finanze; Id. della Guerra; Id. della Marina; Id. della Pubblica Istruzione; Id. dei Lavori Pubblici; Id. di Agricoltura, Industria e Commercio. Ciascun Ministero si fara' rappresentare da un commissario nominato con decreto Reale sulla proposta del Ministro rispettivo. Alla Commissione e' addetto un segretario nominato con Reale decreto sulla proposta del Ministro delle Finanze. Il Presidente e' nominato con decreto Reale sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso.