Regio decreto 9 gennaio 1887, n. 4279 Art. 13
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto l'immediata vigilanza del direttore. Ognuno di essi dovra' assegnare ogni bimestre agli allievi, in ragione del maggiore o minore profitto da essi ritratto, una nota di merito, che sara' scritta in apposito registro presso la Direzione e della quale sara' tenuto conto negli esami.