Regio decreto 13 gennaio 1887, n. 4280 Art. 13
La Commissione esaminatrice si compone di un membro del Consiglio, del direttore e degli insegnanti delle materie sulle quali versa l'esame. L'esito dell'esame s'indica con punti dall'uno al dieci; al numero sei corrisponde l'idoneita'.