Regio decreto 13 gennaio 1887, n. 4280 Art. 2
La spesa di mantenimento e' stabilita in lire
5000. Sara' sostenuta dal Ministero di Agricoltura, Industria o Commercio e dal Municipio di Pesaro ciascuno per due quinti, e dalla provincia di Pesaro e Urbino per un quinto. La spesa di primo stabilimento della Scuola e' fissata in lire 2000, e sara' sostenuta dai tre enti sopraindicati nella stessa proporzione.