Regio decreto 6 febbraio 1887, n. 2430 Art. 2
E' approvato lo statuto organico suddetto in data 10 agosto 1886, composto di trenta articoli, con che si aggiunga all'articolo 6 dopo la parola - separate - le altre - il patrimonio ed il bilancio - e all'articolo 27 l'inciso - Il tesoriere prestera' cauzione idonea a guarentire il maneggio dei capitali e della rendita dell'istituto. Detto statuto organico sara' vistato e sottoscritto dal Nostro ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 febbraio 1887. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi' 18 febbraio 1887. Reg. 155. Atti del Governo a f. 9. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. DEPRETIS.