Regio decreto 3 marzo 1887, n. 4379 Art. 13
La Commissione esaminatrice si compone di un membro del Consiglio direttivo, del direttore e dell'insegnante della materia sulla quale versa l'esame. L'esito dell'esame s'indica con punti dall'uno al dieci. Al numero sei corrisponde l'idoneita'.