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Regio decreto 7 luglio 1887, n. 4820 · Regio decreto 7 luglio 1887, n. 4820 — Che conferisce al liceo di Vigevano tutte le prerogative di quelli Regii per gli effetti legali degli studi e pei diritti e doveri del personale che vi sara' eletto dallo Stato. (087U4820)

Regio decreto 7 luglio 1887, n. 4820 Art. 1

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UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduto che per la Convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il municipio di Vigevano in data 10 maggio 1887, e' stabilito che lo stesso comune a fin di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Liceo, si obbliga fra le altre condizioni non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere eziandio all'Erario dello Stato la somma che a forma della precitata legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del Liceo, e che per ora e' stabilito in annue lire dieciassettemila centonovantaquattro (L. 17,194); Veduto il bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1887-1888; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1887 al Liceo di Vigevano sono conferite tutte le prerogative dei Licei Regi cosi' per gli effetti legali degli studi che vi si compiono, come pei diritti e doveri del personale che vi sara' eletto dallo Stato a termini delle leggi sulla pubblica istruzione, e cio' fino a che saranno adempiuti dal comune gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 luglio 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.