Regio decreto 7 luglio 1887, n. 4869 Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduto che per la Convenzione passata tra il municipio di Faenza e il Governo in data 24 gennaio 1887, e' stabilito che lo stesso comune a fine di ottenere che sia dichiarato governativo il suo ginnasio, si obbliga fra le altre condizioni non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere altresi' all'Erario dello Stato la somma che a forma della precitata legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del ginnasio, e che per ora e' stabilito in annue lire quattordicimila trecento (L. 14,300); Veduto il bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1887-88; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1887 al ginnasio comunale di Faenza sono conferite tutte le prerogative dei ginnasi Regi cosi' per gli effetti legali degli studi, come pei diritti e doveri del personale che vi sara' eletto dallo Stato a termini delle leggi sulla pubblica istruzione, e cio' fino a che saranno adempiuti dal comune gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 luglio 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.