Regio decreto 7 luglio 1887, n. 4883 Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduto che per la Convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Municipio di Siena, in data 29 gennaio 1887, e' stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che il suo ginnasio sia convertito in governativo, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere eziandio all'Erario dello Stato la somma che a forma della precitata legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del ginnasio, e che per ora e' stabilita in annue lire dodicimila cinquecentoquaranta (L. 12540); Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1887, al ginnasio comunale di Siena sono conferite tutte le prerogative dei ginnasi Regi, cosi' per gli effetti legali degli studi, come pei diritti e doveri del personale che vi sara' eletto dallo Stato a'termini delle leggi sulla Pubblica Istruzione, e cio' fino a che saranno adempiuti dal comune gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 luglio 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.