Regio decreto 1 dicembre 1887, n. 2764 Art. 2
I tre riformatorii riuniti in una sola opera pia tanto per l'amministrazione come pel patrimonio unificato, sotto la denominazione di istituto Marchiondi-Spagliardi, saranno governati in base allo statuto organico, redatto dal loro consiglio d'amministrazione, e composto di dieciotto articoli, che viene parimenti da Noi approvato, e sara' munito di visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° dicembre 1887. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi' 13 dicembre 1887. Reg. 160. Atti del Governo a f. 143. Pellizzoli. Luogo del Sigillo, V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. Crispi.