Regio decreto 15 gennaio 1888, n. 2807 Art. 2
E' autorizzata l'inversione di un terzo del patrimonio del monte a favore della congregazione suddetta, con l'obbligo di erogarne il reddito in sussidi ai poveri del comune. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 gennaio 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi' 26 gennaio 1888. Reg. 161. Atti del Governo a f. 92. Pellizzoli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.