Regio decreto 4 marzo 1888, n. 2864 Art. 2
L'amministrazione delle stesse opere pie e' affidata alla congregazione di carita' da ricostituirsi dal consiglio comunale di Castelfranco Veneto col numero dei membri prescritto dall'art. 27 della legge sulle opere pie, con l'obbligo nella congregazione stessa di tenere separati i patrimonii e la gestione delle anzidette opere pie.
Verweist auf
- Regio decreto 4 marzo 1888, n. 2864 Art. 27