Regio decreto 13 gennaio 1889, n. 3205 Art. 2
E' approvato il suo statuto organico in data 22 luglio 1888 composto di undici articoli, sostituendosi all'art. 9 il seguente: «Gli impiegati della congregazione di carita', presteranno servizio anche per l'asilo, il quale contribuira' al loro stipendio in proporzione delle sue rendite; «Alla maestra dell'asilo sara' corrisposto l'annuo stipendio di lire 300, alla servente il salario mensile di lire otto; «Qualora lo stato finanziario dello asilo lo permettera', potra' essere aumentato tanto il numero degli impiegati che i loro stipendi, dietro deliberazione motivata della direzione, approvata dalla deputazione provinciale; «Detto statuto sara' munito di visto e sottoscritto dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 gennaio 1889. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi' 22 gennaio 1889. Reg. 167. Atti del Governo a f. 59. Mazzucchelli. Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. F. Crispi.
Verweist auf
- Regio decreto 13 gennaio 1889, n. 3205 Art. 9