Regio decreto 4 aprile 1889, n. 3296 Art. 2
E' approvato lo statuto organico del pio istituto in data 18 dicembre 1888 aggiungendovi all'articolo 20 questo inciso: Il tesoriere dovra' prestare idonea cauzione. Detto statuto e' composto di ventiquattro articoli, e sara' visto e sottoscritto dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 aprile 1889. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi' 20 aprile 1889. Reg. 168. Atti del Governo a f. 62. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. Zanardelli. F. Crispi.