Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6253 Art. 2
Alle spese di annuo mantenimento della scuola superiore provvedera' il Governo, con i fondi stanziati pel corrente esercizio nel cap. 12 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e con quelli corrispondenti degli esercizi successivi. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 OTTOBRE 1915, N. 1616))