Regio decreto 28 luglio 1889, n. 6339 Art. 2
Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Torino a cui si procedera' giusta il disposto dell' art. 15 del R. decreto 1° febbraio 1889, N. 5925 , e in base alle liste elettorali debitamente riformate, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni astenendosi pero' dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addi' 28 luglio 1889. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli Zanardelli.
Verweist auf
- Regio decreto 28 luglio 1889, n. 6339 Art. 15