Regio decreto 17 ottobre 1889, n. 6510 Art. 2
La stazione e' retta da un Consiglio d'Amministrazione di cinque persone, nominate due dal Governo e tre dalla Provincia. Il Direttore della Stazione fa parte del Consiglio, i cui componenti elettivi durano in carica cinque anni, si rinnovano per estrazione a sorte nei primi quattro anni ed appresso per anzianita'.