Regio decreto 28 ottobre 1889, n. 3550 Art. 2
Il pio istituto agricolo suddetto viene eretto in corpo morale, e sara' amministrato nei modi e colle forme da determinarsi in apposito statuto organico, che verra' presentato entro congruo termine alla Nostra sanzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addi' 28 ottobre 1889. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi' 15 novembre 1889. Reg. 171. Atti del Governo a f. 63. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. F. Crispi.