Regio decreto 18 maggio 1890, n. 3786 Art. 2
L'ente predetto e' autorizzato ad accettare la donazione fatta con atto 30 maggio 1888 da Giovanni Forgnon Bagier, di una casa del valore di lire 309.
L'ente predetto e' autorizzato ad accettare la donazione fatta con atto 30 maggio 1888 da Giovanni Forgnon Bagier, di una casa del valore di lire 309.