Regio decreto 13 luglio 1890, n. 6989 Art. 3
Alle spese di annuo mantenimento della scuola provvederanno il Governo e la Provincia nelle proporzioni fissate dalla suddetta legge organica 6 giugno 1885: Alla quota di annuo mantenimento a carico dello Stato si fara' fronte coi fondi stanziati all'art. 12 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il corrente esercizio e con quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Verweist auf
- Regio decreto 13 luglio 1890, n. 6989 Art. 12