Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 Art. 13
CAPO II. Della verificazione dei pesi e delle misure.
Ogni peso o misura nuovo, o ridotte a nuovo, e' sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio. ((Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalita' per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princi'pi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei princi'pi della garanzia della qualita', analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE)) .