Regio decreto 4 gennaio 1891, n. 91 Art. 2
Il nuovo ente giuridico medesimo e' autorizzato ad accettare le donazioni disposte coi testamenti 3 giugno 1854 e 23 dicembre 1861, dianzi accennati.
Il nuovo ente giuridico medesimo e' autorizzato ad accettare le donazioni disposte coi testamenti 3 giugno 1854 e 23 dicembre 1861, dianzi accennati.