Regio decreto 31 dicembre 1891, n. 455 Art. 2
All'articolo 30 dello statuto e' sostituito il seguente: «Le cambiali dovranno alla scadenza essere estinte. Il consiglio di amministrazione potra', ove creda, consentirne la rinnovazione, purche' venga pagato un decimo almeno del debito originario.» Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1891. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi' 11 gennaio 1892. Reg. 183. Atti del Governo a f. 39. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli L. Ferraris. B. Chimirri.