Regio decreto 31 dicembre 1891, n. 745 Art. 2
Il servizio di vigilanza sopra le carte e gli Archivi esistenti nelle provincie, dove non ha sede un Archivio di Stato, sara' esercitato dal Direttore dell'Archivio di Stato piu' prossimo, e, quando speciali ragioni lo richiedano, da persona delegata, volta per volta, dal Ministro.