Regio decreto 21 gennaio 1892, n. 39 Art. 1
In conformita' di quanto dispone l' art. 1 della legge del 10 luglio 1887, n. 4799, ed il decreto di pari data, circa la fondazione per la istruzione agraria in Perugia, e' fondato in questa citta' un istituto agrario, inteso principalmente all'insegnamento della viticoltura e della enologia ed a formare, merce' l'insegnamento teorico-pratico di tutto cio' che riguarda la coltivazione della vite e la fabbricazione del vino, individui atti: a) all'esercizio pratico della cultura della vigna, e della preparazione e conservazione dei vini; b) alla direzione di aziende e societa' enologiche.