Regio decreto 5 giugno 1892, n. 287 Art. 2
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali, alla quale si provvedera' nei termini di legge, le attuali rappresentanze municipali continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi pero' dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 giugno 1892. UMBERTO. Giolitti. Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.