Regio decreto 8 novembre 1892, n. 809 Art. 3
Le modificazioni allo statuto sociale non saranno esecutive senza l'approvazione governativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addi' 8 novembre 1892. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi' 21 novembre 1892. Reg. 189. Atti del Governo a f. 24. Gaffino. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci. P. Lacava.