Regio decreto 30 marzo 1893, n. 178 Art. 2
I liquidatori saranno nominati dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 marzo 1893. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi' 7 aprile 1893. Reg. 191. Atti del Governo a f. 22. Gaffino. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci. G. Giolitti.