Regio decreto 18 luglio 1893, n. 356 Art. 3
Gli studi, che possono compiersi nel collegio sono: 1° - Il corso elementare completo; 2° - I corsi complementari e normali ed alcuni altri speciali per l'avviamento a professione.
Gli studi, che possono compiersi nel collegio sono: 1° - Il corso elementare completo; 2° - I corsi complementari e normali ed alcuni altri speciali per l'avviamento a professione.