Regio decreto 18 gennaio 1894, n. 30 Art. 3
Fino all'insediamento dei nuovi Consigli comunali, alla cui elezione si provvedera' a termine di legge in base alle liste elettorali definitivamente decretate nel 1894, gli attuali Consigli comunali di Borgofranco d'Ivrea e di Nomaglio continueranno ad adempiere alle proprie attribuzioni, astenendosi pero' dal prendere deliberazioni, le quali possano vincolare l'azione delle future amministrazioni comunali. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1894. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.