Regio decreto 8 febbraio 1894, n. 89 Art. 2
L'asilo stesso e' autorizzato ad accettare le liberalita' come sopra fatte in suo favore dal fu Gerolamo Volpi.
L'asilo stesso e' autorizzato ad accettare le liberalita' come sopra fatte in suo favore dal fu Gerolamo Volpi.